(massima n. 1)
In un contratto atipico avente ad oggetto il trasferimento della disponibilitą di un'area per la sua destinazione a discarica di rifiuti - al quale va applicata, in via analogica, la disciplina del contratto di locazione - in difetto di un'espressa previsione contrattuale che stabilisca diversamente, sussiste l'obbligo a carico del concessionario o conduttore, alla scadenza del termine, di riconsegnare il bene, sia pure nelle condizioni ordinariamente conseguenti all'uso stabilito; pertanto, ove non dimostri che i pattuiti lavori di bonifica dell'area non possono essere svolti senza conservare la disponibilitą del bene, il concessionario o conduttore deve ritenersi responsabile del ritardo nella consegna del bene stesso, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile.