(massima n. 1)
Il terzo opponente, il quale abbia dimostrato il suo diritto di proprietā sui beni pignorati, č esonerato dall'onere di provare l'affidamento dei detti mobili al debitore, atto a giustificare che i mobili stessi erano detenuti e posseduti, al tempo del pignoramento, dal debitore a titolo diverso da quello di proprietā, soltanto nel caso in cui egli ed il debitore pignorato convivano e coabitino nella medesima casa, dato che in questo caso la detenzione e il possesso delle cose pignorate da parte del debitore esecutato trova titolo proprio nel predetto rapporto di convivenza e di coabitazione.