(massima n. 1)
Se č vero che il contratto normativo non presuppone necessariamente che le parti dei futuri contratti particolari siano quelle medesime che hanno stipulato il contratto normativo, occorre, tuttavia, che non si tratti di terzi assolutamente estranei, la cui posizione non possa venir influenzata da questo contratto: quindi occorre almeno che i soggetti del contratto normativo avessero avuto la rappresentanza di quelli dei futuri contratti particolari.