(massima n. 1)
Il contratto preliminare può essere rescisso per lesione ed il termine annuale di prescrizione della relativa azione (art. 1449 c.c.) decorre dalla sua conclusione, e non dalla conclusione del contratto definitivo. Tuttavia, colui che è convenuto in giudizio per l'ottenimento di una sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso (art. 2932 c.c.), può chiedere in riconvenzionale la rescissione del preliminare per lesione anche se è già decorso il detto termine annuale, poiché solo con l'azione giudiziaria per l'esecuzione specifica sorge per lui in concreto la lesione.