(massima n. 1)
Mentre nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione, la costituzione del convenuto comporta una sanatoria della notificazione nulla con effetto ex tunc, con conseguente esclusione della configurabilità di diritti sorti medio tempore in favore del convenuto, nell'ipotesi di nullità della citazione, qual è quella derivante dalla indicazione di un termine di comparizione inferiore a quello minimo stabilito dalla legge processuale, la costituzione del convenuto opera invece una sanatoria della nullità con effetto ex nunc, lasciando impregiudicati i diritti e le facoltà sostanziali e processuali sorti fino al momento della costituzione. Conseguentemente, la sanatoria della nullità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo derivante dall'inosservanza dell'indicato termine, operando solo dal momento (e per effetto) della costituzione del convenuto, non può travolgere i diritti anteriormente quesiti da quest'ultimo e, in particolare, il diritto di far dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo per la mancanza di una valida opposizione proposta nel termine perentorio stabilito dall'art. 641, comma primo, c.p.c.