(massima n. 1)
La formula del giuramento suppletorio, essendo il medesimo deferito d'ufficio, è rimessa al potere discrezionale del giudice e non deve, quindi, rispecchiare necessariamente l'assunto di una delle parti, ben potendo il giudice modificare l'assunto stesso con riferimento alle risultanze già acquisite ed al fine di ottenere quella prova piena che la parte a ciò interessata non ha potuto fornire.