(massima n. 1)
Il terzo che in pendenza dell'esecuzione e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato, a titolo particolare, l'immobile pignorato non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi in qualità di preteso intervento nel processo quale avente causa del debitore esecutato, a norma dell'art. 111, terzo comma c.p.c., non potendo questa disposizione, dettata per il giudizio di cognizione, trovare applicazione nel processo di esecuzione, nel quale non si controverte circa l'esistenza, già accertata dal titolo esecutivo, del diritto del creditore, ma se ne attua la concreta realizzazione.