(massima n. 1)
Non vi sono regole particolari dell'esecuzione degli obblighi di fare che stabiliscano quando il deposito del titolo esecutivo debba avvenire; neppure esiste una sanzione che comporti la improcedibilitā dell'azione esecutiva. Quel che rileva, quindi, se il titolo non č stato depositato, č che nessun provvedimento il giudice della esecuzione abbia emesso, al quale la presenza di esso fosse indispensabile. (Nella specie, il pretore aveva rilevato che all'udienza di comparizione delle parti, fissata per la determinazione delle modalitā dell'esecuzione, il titolo esecutivo risultava giā prodotto).