(massima n. 1)
Gli artt. 2931 e 2932 c.c. non attribuiscono al giudice, che emette una sentenza di condanna del convenuto all'adempimento di un obbligo di fare o di non fare, il potere di autorizzare l'attore a provvedere egli stesso all'esecuzione di tale obbligo a spese della controparte, nel caso di inadempimento di quest'ultima. Infatti, l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, ancorché l'obbligo di non fare si concreti in un semplice pati da parte del debitore, deve essere attuata nella forma e con il procedimento prescritti dagli artt. 612 e 613 c.p.c., i quali escludendo l'autotutela del creditore, demandano esclusivamente al pretore, quale giudice dell'esecuzione, sia la concreta determinazione delle modalitą dell'esecuzione sia la pronunzia sulle contestazioni che eventualmente insorgano al riguardo. Pertanto, la statuizione con la quale il giudice di merito autorizzi il creditore a provvedere direttamente all'esecuzione di uno dei predetti obblighi, a spese del convenuto, deve essere cassata senza rinvio, perché adottata al di fuori dei poteri conferiti allo stesso giudice dell'ordinamento giuridico.