(massima n. 1)
Qualora il debitore assoggettato alla esecuzione forzata per rilascio di un immobile deduca la mancanza di uno specifico titolo esecutivo nei suoi confronti e, comunque, eccepisca che l'esecuzione contro di lui promossa avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalla legislazione vincolistica e non quella generale disciplinata dal codice di procedura civile, vengono proposte con un unico atto due distinte opposizioni, e cioč una opposizione all'esecuzione, con la quale si contesta l'esistenza di un titolo esecutivo, ed una opposizione agli atti esecutivi, con la quale si deduce la inosservanza delle forme della procedura esecutiva. In tal caso, se l'opposizione all'esecuzione ecceda per valore la competenza del pretore adito quale giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente a decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, le due cause debbono essere separate, con la rimessione al tribunale della cognizione della sola opposizione all'esecuzione.