(massima n. 1)
Il patto con cui il vettore č esonerato da responsabilitā stante la assicurazione della merce da parte del mittente, in quanto esclude la sua responsabilitā legale (ex art. 1693 c.c.) e quindi la surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 stesso codice, dell'assicuratore verso il vettore nei diritti del mittente assicurato, non č efficace se non č stipulato anche nei confronti dell'assicuratore stesso e deve essere provato per iscritto.