(massima n. 1)
Presupposto necessario, perché sorga l'onere per il convenuto di costituirsi in giudizio, è la notifica legale, a lui eseguita, dell'atto introduttivo del giudizio, la quale non può essere surrogata, ai fini di istituire un valido contraddittorio, dalla conoscenza che aliunde egli abbia avuto del processo e neppure da notificazioni eseguite ad altri effetti. Ne deriva che, non essendo intervenuta nel giudizio di primo grado la sanatoria della nullità della notifica della citazione, per il raggiunto scopo dell'atto con la costituzione del convenuto, l'eccezione di detta nullità, proposta con l'atto di appello, è pur sempre tempestiva.