(massima n. 1)
Poiché all'atto della rimessione della causa al collegio le parti sono libere di ritirare i propri fascicoli, senza che sia prescritta la documentazione del detto ritiro, la mancanza dei fascicoli medesimi, in sede di udienza di discussione, deve attribuirsi — nel difetto di denuncia di altri eventi — all'avvenuto ritiro e all'omessa restituzione di essi.