(massima n. 2)
Nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione, l'art. 653, secondo comma, c.p.c., pur precisando che il titolo esecutivo č costituito dalla sentenza, data la sopravvenuta inefficacia del decreto, fa salvi gli effetti degli atti di esecuzione giā compiuti in base al decreto, limitatamente alla somma di denaro ed alla quantitā di cose riconosciute nella sentenza. Nel concetto di atto esecutivo, di cui č statuita in tal caso la conservazione degli effetti, rientra anche la iscrizione di ipoteca, che č anch'essa uno dei possibili effetti dell'esecutivitā del decreto.