(massima n. 1)
Poiché la norma dell'art. 1223 c.c., richiamata dall'art. 2056 dello stesso codice, indica come componenti del danno la perdita subita ed il mancato guadagno in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, il concetto di «reddito di cui goda il danneggiato» è estraneo ai criteri di determinazione del danno, dovendosi invece aver riguardo a quelle diminuzioni o a quei mancati incrementi del suo patrimonio che, rispetto al fatto, si trovino in rapporto di causa ad effetto. Pertanto, non deve prendersi in considerazione il trattamento pensionistico di cui, per la sua preesistente invalidità godeva il soggetto passivo del fatto illecito all'epoca in cui questo si è verificato, perché il fatto stesso non può avere avuto come conseguenza la perdita o la diminuzione della pensione anzidetta; invece il danno deve essere determinato in base alla menomazione della capacità di guadagno che il pensionato poteva ancora avere nelle sue condizioni di invalido e alla sua età.