(massima n. 1)
Per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore — avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione — la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente — avente la veste di convenuto — quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.