(massima n. 1)
L'ipotesi in cui la sottoscrizione del difensore manchi nell'originale dell'atto di citazione deve essere nettamente distinta da quella in cui il difetto di sottoscrizione riguardi solo la copia notificata. Infatti, mentre nella prima ipotesi la citazione deve considerarsi tamquam non esset, costituendo la sottoscrizione del difensore un requisito essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto, la mancata sottoscrizione del difensore nella copia notificata configura un difetto meramente formale, dal quale deriva soltanto la nullità dell'atto, sanabile, peraltro, con la costituzione dell'intimato, salvi restando i diritti sostanziali e processuali anteriormente quesiti. Tuttavia, tale nullità non sussiste, e l'atto raggiunge, immediatamente, i suoi effetti, qualora dalla copia risulti, comunque, certa la provenienza dell'atto da un procuratore munito di mandato. A tal fine può ritenersi sufficiente la sottoscrizione apposta per autentica della procura riportata sulla copia notificata, ancorché la detta sottoscrizione non sia preceduta dalla firma parimenti autografa della parte.