(massima n. 1)
Quando l'omissione in cui sia incorso il giudice riveli un vizio di ragionamento emendabile soltanto mediante una ulteriore indagine, non ricorre l'ipotesi dell'errore previsto dall'art. 287 del codice di procedura civile, il quale č configurabile soltanto nel caso di mera svista che non incida sul contenuto sostanziale della decisione e non attenga comunque ad un vizio del ragionamento, ma concreti piuttosto un difetto di corrispondenza tra ideazione e sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dallo stesso contenuto della pronuncia e tale, di conseguenza, da non esigere una ulteriore indagine di fatto.