(massima n. 1)
L'ordinanza presidenziale e quella del giudice istruttore, ex art. 708 c.p.c., non possono annoverarsi tra gli atti di volontaria giurisdizione — nel qual caso sarebbero reclamabili al presidente della Corte d'appello o alla corte stessa, a norma dell'art. 739 c.p.c. — ma sono atti di giurisdizione contenziosa, propri del procedimento speciale in materia di famiglia, previsto nel titolo secondo del libro IV del codice di rito e in particolare sono provvedimenti temporanei e urgenti, che rispondono a imprescindibili esigenze derivanti dalla natura stessa del procedimento di separazione personale tra coniugi. Per l'art. 189 delle disposizioni di attuazione, dette ordinanze hanno efficacia esecutiva immediata, che conservano anche dopo l'eventuale estinzione del processo e, stante la loro esecutività ex lege, non possono ritenersi sostituite dalle determinazioni della sentenza, che definendo il giudizio di grado, sia ancora soggetta ad appello e non esecutiva.