(massima n. 2)
La denunzia di smarrimento di un titolo di credito non produce di per sè stessa un effetto giuridico ostativo al pagamento dell'assegno da parte dell'ente emittente, se il pagamento segua all'adozione di cautele maggiori suggerite dalla normale prudenza, nel periodo in cui (prima della notifica del decreto di ammortamento) ha efficacia liberatoria; e ciò neppure in caso di accettazione dell'incarico di fare comunicazioni telegrafiche dello smarrimento alle proprie filiali, salva l'assunzione convenzionale di una diversa responsabilità.