(massima n. 1)
Se all'udienza fissata dal giudice istruttore per l'escussione dei testimoni il procuratore di una delle parti dichiara, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., una causa interruttiva del processo, non può il giudice successivamente dichiarare la decadenza della prova ai sensi dell'art. 250 c.p.c. e 103 disp. attuaz. stesso codice per mancata intimazione ai testimoni almeno tre giorni prima della detta udienza; non potendo più il giudice a seguito dell'intervenuta interruzione accertare se indipendentemente dall'intimazione i testimoni si siano spontaneamente presentati.