(massima n. 1)
Una situazione di indebito si può verificare, in dipendenza della procedura di ammortamento, oltre che nel caso in cui sia stato eseguito il pagamento al detentore del titolo di credito dopo che questo aveva perduto ogni efficacia per essere divenuto definitivo il decreto di ammortamento, anche quando il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del decreto stesso. Da questo momento, il debitore cartolare ha legale conoscenza dell'ordine del giudice di pagare all'ammortante ed è avvertito che l'eventuale pagamento eseguito al detentore del titolo non ha efficacia liberatoria, ma viene effettuato a suo rischio e pericolo. Il pagamento eseguito a persona diversa da quella indicata nel decreto di ammortamento può realizzare una situazione di indebito solo se il detentore del titolo non sia divenuto titolare effettivo del credito cartolare; in questo caso, poiché egli suum recepit, difetta il presupposto dell'indebito ex persona creditoris. Il decreto di ammortamento priva il titolo della sua funzione di legittimazione all'esercizio dei diritti ad esso inerenti solo in base ad una regolare detenzione, ma il decreto stesso, anche dopo la pubblicazione e finché non diviene definitivo, non esclude nel titolo l'efficacia rappresentativa del credito, non ne vieta la circolazione, né impedisce l'acquisto della titolarità del credito purché questo avvenga senza dolo o colpa grave. Gli artt. 2109 c.c., 93 della legge cambiaria e 74 della legge sugli assegni consentono al detentore del titolo ammortato di far valere, verso l'ammortante, i diritti dipendenti dall'acquisto del titolo prima che questo perdesse ogni efficacia, perché si presuppone che esso può circolare validamente anche dopo la pubblicazione del decreto di ammortamento e che il portatore possa avere acquistato la titolarità del credito cartolare quale terzo di buona fede.