(massima n. 1)
I giudizi sui rendiconti in sede cautelare ed esecutiva, a differenza dei rendiconti come oggetto di domanda autonoma, sono sottratti alla decisione del collegio, essendo il giudice istruttore (cioč l'organo singolo che ha disposto il sequestro) a norma dell'art. 593 c.p.c., richiamato dall'art. 560, competente a decidere sulle contestazioni con ordinanza non impugnabile. In pendenza del sequestro giudiziario, la parte non ha diritto di pretendere dal custode il rendiconto e la consegna delle vendite, ma solo un interesse a che il conto sia reso al giudice e le rendite siano depositate nei modi da questo stabilito (art. 593 cit.); interesse che č tutelabile mediante un'istanza rivolta direttamente al giudice, al fine di sollecitare, da parte sua, l'esercizio dei poteri-doveri prescritti al riguardo dalla legge.