(massima n. 1)
Il provvedimento istruttorio col quale il giudice disponga consulenza tecnica, sia pure in grado di appello, ha sempre natura e carattere di ordinanza istruttoria anche se esso presupponga la risoluzione di una questione di merito non risolta con l'ordinanza: in tale ipotesi il provvedimento č soggetto a modifica o a revoca ai sensi dell'art. 279 c.p.c.