(massima n. 1)
La vocatio in jus, prescritta dal n. 7 dell'art. 162 c.p.c., consistente nell'invito al convenuto a costituirsi entro il termine stabilito dalla legge, con l'avvertenza delle conseguenze della mancata costituzione, è condizione necessaria perché l'atto di citazione raggiunga il suo scopo. Per essa non è prescritta una formula sacramentale, e pertanto è ammissibile e lecita la indagine del giudice di merito volta a stabilire se, pur nella mancanza di un esplicito invito rivolto al convenuto di costituirsi nel termine di legge, l'atto contenga elementi sufficienti per lasciare intendere chiaramente la chiamata del convenuto in giudizio secondo la volontà della legge. A tale fine, però, non è mai sufficiente che l'atto contenga solo l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, estremo quest'ultimo considerato dal citato n. 7 dell'art. 163. La nullità della citazione derivante da difetto della vocatio in jus può, a norma del secondo comma dell'art. 164 c.p.c., essere sanata dalla comparizione del convenuto, con effetti ex tunc.