(massima n. 1)
Il giuramento suppletorio č un mezzo integrativo di prova e, come tale, presuppone che altre siano state in precedenza raccolte, ma che abbiano condotto a risultanze insufficienti e contraddittorie; l'ordinare detto giuramento č facoltā del giudice di merito, il quale provvede d'ufficio senza necessitā di essere sollecitato dalle parti. Al giudice di merito č, altresė, affidata la scelta della parte cui deferire il detto giuramento, tenendo presenti le risultanze complessive delle altre prove precedentemente acquisite, al fine di desumere quale sia la parte prevalentemente favorita e quale appaia maggiormente meritevole di fiducia, anche in considerazione del comportamento processuale tenuto durante il corso del giudizio: č incensurabile in cassazione, sempre che sia sufficientemente motivato, l'apprezzamento del giudice di merito sulla opportunitā di deferire il giuramento suppletorio e sulla preferenza data ad una parte piuttosto che all'altra per la prestazione del giuramento stesso.