(massima n. 1)
Allorquando nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione non può eseguirsi senza il loro frazionamento, essi devono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno dei condividenti avente diritto alla maggiore quota, anche se questi sia divenuto maggior quotista a seguito dell'acquisto della quota di altro coerede. Infatti, tale ipotesi, pur non essendo contemplata dalla norma dell'art. 720 c.c., è assimilabile a quella dell'attribuzione dell'immobile a più coeredi che ne abbiano fatto richiesta, ipotesi quest'ultima che è, invece, espressamente prevista dall'indicata norma con la quale si è inteso conferire rilevanza alla manifestazione volitiva dei condividenti in ordine alla formazione della quota maggiore per agevolare le operazioni divisionali ed evitare la vendita all'incanto.