(massima n. 1)
I tribunali regionali delle acque pubbliche sono organi non di giurisdizione speciale, ma della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, la determinazione dei limiti di cognizione tra autoritā giudiziaria ordinaria e tribunali regionali delle acque non č questione di giurisdizione, ma di competenza, la cui decisione spetta alle sezioni semplici della Corte di cassazione e non alle Sezioni Unite.