(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi divieto di reformatio in peius. (In motivazione la Corte ha precisato che all'omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.).