(massima n. 1)
Rientra tra le competenze del giudice dell'esecuzione la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., delle statuizioni civili contenute in una sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato dal delitto ascrittogli per intervenuta abrogazione dello stesso e sua trasformazione in illecito civile ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, essendo tali statuizioni state adottate in totale assenza di potere giurisdizionale.