(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio, il divieto, di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., di dedurre nullitą, anche assolute, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, comprende, altresģ, la prospettazione di questioni sotto profili diversi da quelli rappresentati. (Fattispecie in cui la parte aveva riproposto nel nuovo giudizio in cassazione l'eccezione di nullitą della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata rinnovazione del decreto di irreperibilitą, piuttosto che per l'incompletezza delle ricerche gią eccepita in precedenza).