(massima n. 1)
In mancanza di una concreta norma di diritto positivo che sancisca l'unitarietą e l'inscindibilitą dell'obbligazione solidale tributaria, vale anche per questa il principio generale secondo cui nell'obbligazione assunta da pił soggetti in solido si ha una pluralitą di obbligazioni con causa unica; con la conseguenza che la situazione di solidarietą passiva nel debito tributario non consente di ritenere giustificata anche una mutua rappresentanza processuale fra coobbligati, che valga ad estendere, in deroga alle disposizioni degli artt. 1309 e 2909 c.c., a tutti i coobbligati gli effetti del riconoscimento del debito e del giudicato intercorso e formatosi fra uno di essi e l'ente titolare del credito tributario.