(massima n. 1)
Il ricorso alla disciplina di cui all'art. 502 cod. proc. pen. deve ritenersi consentito in tutti i casi in cui, anche per ragioni contingenti e occasionali, viene a determinarsi una situazione di impossibilitā assoluta (e quindi di legittimo impedimento) del teste a comparire nella pubblica udienza, con l'effetto che, in tale ipotesi, č legittimo escutere il teste nel luogo dove al momento si trova, escludendo la presenza del pubblico e dell'imputato (salvo che quest'ultimo abbia fatto richiesta in senso contrario) purché venga assicurato il contraddittorio con la presenza dei difensori. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l'esame a domicilio della persona offesa per il suo stato di gravidanza a rischio attestato da un certificato medico).