(massima n. 1)
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato) e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico. (Fattispecie nella quale la Corte ha applicato il principio in un caso di proscioglimento da parte del giudice di pace per insussistenza del fatto).