(massima n. 1)
In tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari ha il potere di modificare l'importo stabilito dal pubblico ministero per il ragguaglio tra la pena detentiva e quella pecuniaria, in base alla nuova previsione dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., cosģ come modificato dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ferma restando l'intangibilitą della quantificazione della pena detentiva indicata nella richiesta.