(massima n. 1)
Nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l'udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicchè, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con cui l'imputato deduceva la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, nonostante lo stesso fosse detenuto per altra causa, ed ha, altresì, rilevato che la previsione contenuta all'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. conferma la non indispensabilità della presenza dell'imputato all'udienza fissata per la decisione in merito alla richiesta di patteggiamento).