(massima n. 1)
In tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell'identitā dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto č sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura.