(massima n. 1)
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato non equivale alla revoca della costituzione di parte civile, ma determina esclusivamente la conseguenza, prevista dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., di rendere inapplicabile il disposto di cui all'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale).