(massima n. 1)
In tema di convalida del fermo disposto dalla polizia giudiziaria, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice fa riferimento soltanto alla fissazione e al momento di inizio dell'udienza di convalida e non anche al momento in cui è emessa la decisione, che può quindi essere adottata successivamente, purché intervenga a chiusura dell'udienza senza soluzione di continuità.