(massima n. 1)
In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma 4, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia, essendo sufficiente che lo stesso rimanga a disposizione del pubblico ministero in una idonea camera di sicurezza.