(massima n. 1)
In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 c.c. - i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralitą di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un pił generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilitą, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. (Nella specie la S.C. ha affermato l'enunciato principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., come novellato dall'ars. 12 del D.L.vo n. 40 del 2006, ritenendo l'immediata applicabilitą di tale norma nella controversia esaminata, malgrado il ricorso fosse stato proposto avverso sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, sul presupposto che essa riguardava l'attivitą del giudice, senza alcun effetto per le parti).