(massima n. 1)
In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, può rilevare il comportamento dell'imputato che abbia omesso di avvisare il difensore di fiducia dello stato del processo in corso ed abbia scientemente rifiutato di ricevere le notifiche degli atti del giudizio a suo carico. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la ordinanza della Corte d'Appello che aveva respinto l'istanza di riparazione anche in relazione al periodo di detenzione sofferto in eccedenza rispetto alla pena definitivamente irrogata, in quanto l'imputato, avendo nominato un nuovo difensore di fiducia, non lo aveva informato che, a quella data, il processo era già in corso e, successivamente, non aveva curato il ritiro della notifica della sentenza, così privandosi di esercitare tempestivamente i propri diritti, compreso quello di impugnazione).