(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi", può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata in un senso la scelta, gli è precluso di coltivare l'altra. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, nel quale questi aveva prima prodotto elementi probatori nuovi che, successivamente, erano stati posti alla base di un'altra iniziativa cautelare, sfociata, tuttavia, in un provvedimento poi revocato dal giudice per le indagini preliminari in applicazione del principio affermato).