(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, la prognosi di pericolositą non si rapporta solo all'operativitą dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalitą e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza.