(massima n. 1)
Nel corso delle indagini preliminari l'avvertimento della facoltą di astenersi dal deporre previsto dall'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. non č dovuto ai prossimi congiunti di chi non ha ancora assunto la qualitą di indagato, avuto riguardo non alla sua posizione formale al momento del compimento dell'atto, ma a quella sostanziale, valutata con riferimento a dati indizianti gią acquisiti, non aventi carattere di mero sospetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la necessitą dell'avvertimento nei confronti di persona che, prima dell'inizio di una perquisizione a carico del convivente, aveva dichiarato che il predetto aveva la disponibilitą esclusiva del garage ove successivamente venivano rinvenuti armi e droga).