(massima n. 1)
In tema di valutazione dell'attendibilitā delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al c.d. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalitā del minore adoperati per stimarne la maturitā psichica e la capacitā a testimoniare, il cui utilizzo č rimesso alla discrezionalitā del perito. (In motivazione la S.C. ha precisato che i test psicologici proiettivi non sono utilizzabili per la specifica valutazione in tema di abuso sessuale, non mettendo in luce significative differenze tra minori abusati e non, per la correlabilitā degli elementi clinici a condizioni generali di stress o traumatiche).