(massima n. 1)
Il decreto di citazione in appello notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nel corso del giudizio di primo grado, integra una nullitą di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullitą assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso il luogo di residenza dell'imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneitą della predetta notifica).