(massima n. 1)
In materia di diritto di difesa, il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. č funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa al difensore di fiducia nominato il giorno prima dell'udienza, risultando agli atti, giā da alcuni mesi, una istanza per la definizione del processo con il rito del patteggiamento, ed avendo l'imputato, anche successivamente, sempre confermato l'intenzione di volere definire il procedimento in questa forma).