(massima n. 1)
comma 4, cod. proc. pen., di un legale non abilitato all'assistenza processuale nella lingua parlata dall'imputato č affetta da nullitā assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. e dell'art. 18-ter del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige per l'uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dell'imputato, che era stato assistito da un difensore d'ufficio, designato dal tribunale, iscritto nelle liste per l'assistenza processuale nella sola lingua italiana).