(massima n. 1)
In tema di azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilitą contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la societą medesima in quanto l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilitą, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la societą (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla.